Sono stati approvati per il periodo d’imposta 2004, unitamente alle relative istruzioni, i modelli.
a) modello 730/2005, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, che si avvalgono dell’assistenza fiscale , devono presentare nell’anno 2005, per i redditi prodotti nell’anno 2004;
b) modello 730-1, concernente la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF;
c) modello 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il C.A.F, modello che funge da ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente ;
d) modello 730-3, prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata ;
e) modello 730-4 e modello 730-4 integrativo, relativi alla comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
f)bolla per la consegna dei modelli 730 e/0 730-1
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Le novità più rilevanti che hanno comportato modifiche sia nella compilazione del modello, che nella liquidazione dell’imposta, sono quelle riconducibili all’eliminazione del credito d’imposta sui dividendi e alla nuova disciplina della tassazione dei dividendi a seguito dell’introduzione dell’IRES.
FRONTESPIZIO
La casella Casi particolari addizionale regionale è rivolta ai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia, Puglia e Veneto alla data del 31/12/2004, purchè si trovino in particolari situazioni agevolative previste dalle citate regioni (spiegate in Appendice alle istruzioni del modello).
La modalità di compilazione di tale casella quest’anno è diversa a seconda della regione di appartenenza; infatti, i soggetti che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Puglia, devono barrare la casella, mentre i soggetti il cui domicilio fiscale corrisponde alla regione Veneto devono indicare nella casella il codice 1 o 2 qualora si trovino nelle seguenti casistiche (ciò al fine di usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90%):
1) possiedono un reddito imponibile non superiore a 15.000 euro derivante da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze (codice 1);
2) sono considerati soggetti disabili o soggetti con un familiare disabile fiscalmente a carico, aventi un reddito imponibile per l’anno 2004 non superiore a 32.600 euro (codice 2).
L’aliquota agevolata dello 0,900/0 è stata prevista anche per i soggetti, sempre domiciliati nella regione Veneto, che hanno prodotto un reddito imponibile nell’anno 2004 non superiore a 14.500 euro; ma quest’ultimi non devono compilare la casella in questione, in quanto l’agevolazione è riconosciuta loro automaticamente.
La regione Puglia ha deliberato un decremento dell’aliquota addizionale regionale IRPEF da applicare ai redditi riferiti all’anno d’imposta 2004; pertanto quest’anno l’aliquota modificata risulta pari all’1,l% (l’anno scorso essa era fissata nella misura dell1,2%). Rimane confermata anche per l’anno 2004 l’addizionale dello O,9O% per i soggetti residenti nei Comuni terremotati alla data del 31/10/2002, anche se poi trasferitisi in altro Comune della Regione stessa.
QUADRO B
Sono state introdotte due nuove previsioni nella colonna 2 del quadro (riservata ad identificare l’utilizzo dell’immobile dichiarato), al fine di recepire le ultime agevolazioni fiscali disposte a favore dei proprietari degli immobili concessi in locazione, dopo il 13/9/04, a conduttori disagiati, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultra sessantacinquenni o handicappati gravi, e colpiti da provvedimenti di rilascio dell’immobile . Al fine di determinare la riduzione del reddito prevista dalla particolare situazione contemplata dalle citate disposizioni di favore, le istruzioni hanno esteso l’utilizzo del codice 8 (già previsto per usufruire della riduzione del 30% del reddito nel caso di immobili locati a canone convenzionale in un comune ad alta densità abitativa) al caso in cui il contribuente abbia i presupposti per beneficiare della riduzione del 30% del reddito del fabbricato (ipotesi dei commi 3 e 6 dell’art. 2 del D.L. n. 240/2004); hanno inoltre istituito il codice 10, da utilizzare qualora il contribuente rientri nelle tipologie contrattuali che consentono la riduzione del reddito del 7O% (ipotesi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 2). In qualunque situazione identificata con il codice 8 o 10, occorre compilare anche l’apposito quadro Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione (righi B11, B12 e B13).
· Quadro D
La modifica sostanziale del quadro consiste nell’eliminazione del campo (ex colonna 2) relativo al credito d’imposta sui dividendi; quest’ultimo è stato abolito con decorrenza 1/1/2004 in seguito alla riforma del sistema di tassazione dei redditi di capitale. Le modalità di compilazione del quadro D tengono conto, pertanto, dei nuovi criteri di concorrenza al reddito complessivo dei dividendi e dei proventi derivanti da altri strumenti finanziari. Soltanto le persone fisiche non imprenditori che detengono partecipazioni qualificate devono dichiarare i rispettivi dividendi percepiti nell’anno 2004 ad esse imputabili nel modello 730 (o nel modello Unico); tali dividendi devono essere riportati nel rigo D1.
Il rigo D1 si presenta strutturato in 3 colonne:
1) colonna 1 — qui si indica il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato; il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato; il codice 3 in caso di utili nelle medesime condizioni di cui al codice 2, ma per i quali, avendo ottenuto l’esimente di cui all’art. 167, comma 5, del TUIR, la tassazione diventa ordinaria come previsto al codice 1;
2) colonna 2 — qui si riporta il 4O% degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel 2004 (desumibili dalla relativa certificazione), se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 3; il 100% degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel 2004 da imprese residenti o domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato (desumibili dalla relativa certificazione), se in colonna 1 ~ indicato 11 codice 2;
3) colonna 4 — qui si riporta l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite (rilevabile dalla certificazione degli utili).
Tra gli utili e i proventi da indicare nel rigo D1, vanno considerati anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, in cui l’apporto dell’associato è esclusivamente di capitale o misto, nonchè quelli derivanti da contratti di cointeressenza. Nel quadro D non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (es. dividendi da partecipazioni non qualificate) o ad imposta sostitutiva.
QUADRO E
Quest’anno le istruzioni precisano con riferimento al rigo E23 della sezione II — Oneri deducibili dal reddito complessivo, in cui si indicano i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e quelli versati alle forme pensionistiche individuali, che esso non va compilato nel caso in cui il contribuente abbia un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro e si trovi fiscalmente a carico di un familiare. Infatti, nella predetta situazione, il reddito imponibile è pari a zero, per effetto dell’applicazione della deduzione no-tax area di 3.000 euro, prevista per qualunque tipologia di reddito, che lo assorbe completamente. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui si è fiscalmente a carico, il quale le deve esporre nelle rispettive colonne 2 e 3.
Nella sezione III del quadro, riservata alle Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione de/ 41% o 36%, è stata inserita una nuova colonna (4), per consentire la segnalazione di 2 situazioni particolari che si riscontrano solo a partire dall’anno 2004; infatti, si tratta di ulteriori ipotesi che derivano dalle situazioni in cui sono state riconosciute agevolazioni di favore, a partire dall’anno d’imposta 2003, ai soggetti con età non inferiore a 75 o 80 anni nell’anno 2003 e consistenti nella possibilità di rateizzare in periodi più brevi (rispettivamente in 5 o 3 quote annuali) le spese sostenute in anni precedenti, mediante la rideterminazione del piano di rateazione già avviato in 5 o 10 rate.
Pertanto, nella nuova colonna 4, si deve indicare:
— il codice 1, nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2004 un immobile da un soggetto con età non inferiore a 75 anni, che usufruiva della rateazione delle spese in tre o cinque quote; in tal modo 11 contribuente divenuto nuovo possessore dell’immobile, può proseguire nella rateazione veloce intrapresa precedentemente dal vecchio possessore;
— il codice 2, nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso del 2004 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate; questo soggetto deve anche riportare 11 codice 1 nella colonna 6, in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione in tre rate.
– Altra novità introdotta quest’anno, a favore del contribuente di età non inferiore a 80 anni al 31/12/2004, ~ quella relativa alla possibilità di rateizzare in 3 quote annuali di pari importo le spese sostenute per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.
Quadro F
· La nuova disciplina, conseguente alla riforma fiscale dell’IRES, che regola 11 credito d’imposta estero, ha comportato l’aggiunta nel quadro di tre nuove colonne nel rigo F8: la colonna 1 (Codice Stato estero), la colonna 7 (Imposta netta) e la colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni), in particolare:
— nella colonna 1 si indica 11 codice dello stato estero in cui ~ stato prodotto il reddito (il codice si rileva dall’apposita tabella presente nelle istruzioni);
— nella colonna 7 si indica l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta in cui si ~ prodotto il reddito (ciò per consentire 11 ragguaglio del credito con il limite corrispondente alla quota d’imposta netta italiana);
— nella colonna 8 si riporta il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno di determinazione del credito d’imposta indicato alla colonna 2 dello stesso rigo F8 (le istruzioni sono dettagliate nel fornire indicazioni circa il reperimento di tale dato dalle precedenti dichiarazioni).
SCADENZE ADEMPIMENTI 2005
15 marzo – Rilascio certificazioni da parte dei sostituti d’imposta
2 maggio – Presentazione dei modelli ai sostituti d’imposta
15 giugno – Presentazione dei modelli ai CAF – dipendenti
15 giugno – Rilascio del prospetto di liquidazione da parte dei sostituti
30 giugno – Rilascio del prospetto di liquidazione e del 730/4 da parte dei CAF
luglio – Effettuazione delle operazioni di conguaglio da parte dei sostituti
agosto o settembre – Effettuazione del conguaglio da parte degli enti pensionistici
30 settembre – Comunicazione variazione del secondo acconto IRPEF
20 ottobre – Invio telematico delle dichiarazioni e liquidazioni
31 ottobre – Presentazione al CAF del modello integrativo
15 novembre – Rilascio del prospetto di liquidazione integrativo
novembre – Trattenuta del secondo o unico acconto IRPEF
2 gennaio 2006- Invio telematico delle dichiarazioni integrative da parte dei CAF
2 gennaio 2006 – Invio telematico delle dichiarazioni a rettifica
dicembre – Conguagli da dichiarazioni integrative